Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALO-CROATA - ROMA

NORME GENERALI

Articolo 1

È stata costituita in Roma ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile italiano l'associazione denominata: ASSOCIAZIONE ITALO-CROATA, ROMA (in seguito: l'Associazione), facente parte dell'organizzazione di volontariato ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi della legge 460 del1997.

Articolo 2

L'Associazione è di carattere apartitico e non ha scopi di lucro.

Articolo 3

L'Associazione promuove la reciproca conoscenza, amicizia e cooperazione tra la nazione italiana e quella croata e organizza, coordina ed assiste i croati in Italia: sia quelli appartenenti alla minoranza etnica di cittadinanza italiana che quelli rimasti cittadini croati o aventi doppia cittadinanza e residenti o domiciliati in Italia per motivi personali, di lavoro o di studio.

A tale scopo l'Associazione:

a) promuove in Italia e in Croazia la conoscenza del patrimonio naturale, storico, culturale, artistico e religioso dei due Paesi;
b) favorisce e promuove contatti a vari livelli con le istituzioni e le associazioni italiane e croate in vista dello sviluppo dei rapporti socio-culturali tra i due popoli;
c) cura la pubblicazione e diffusione di informazioni inerenti l'attività della Associazione avvalendosi anche di bollettini, riviste, giornali e piattaforme informatiche pubblicando comunicazioni, testi e notizie utili per le attività contemplate, redatti in italiano e in croato;
d) organizza la Scuola Integrativa di lingua e storia croata per bambini croati residenti a Roma, nonché corsi di lingua croata per adulti;
e) patrocina e organizza incontri, convegni, rassegne, mostre, presentazione dei libri, concerti di vario genere (corali, strumentali e solistici), eventi conviviali e quant'altro utile a ali scopi;
f) intrattiene rapporti con le popolazioni italiane di origine croata, sia con quelle insediate da tempo nella Regione Molise e in altre regioni italiane, che con quelle di più recente immigrazione.

Per tutte le attività sopra descritte l'Associazione si avvale di un centro di documentazione con archivio, biblioteca, apparecchiature informatiche, sale di lettura, nonché di un sito web ufficiale e di pagine sui principali social networks.

Articolo 4

Il timbro ufficiale dell'Associazione ha forma circolare recante la denominazione bilingue in croato e in italiano.

Articolo 5

Possono essere ammessi a far parte della Associazione in qualità di soci persone di qualsiasi cittadinanza purché di provata serietà e moralità, che condividano gli ideali della Associazione e che intendano contribuire costruttivamente alla vita sociale.
Gli aderenti all'Associazione sono raggruppati in tre categorie: soci Ordinari, soci Juniores, soci Benefattori e soci Onorari.

- Soci Ordinari sono persone che hanno aderito e partecipano alla vita dell'Associazione, versando regolarmente la quota associativa annuale ordinaria.
- Soci Juniores sono soci ordinari che abbiano compiuto il 6° anno di età ma non ancora il 18°, e siano pertanto esclusi dal diritto di voto e dalla possibilità di ricoprire cariche sociali. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, e di essi risponde chi ne abbia la patria potestà.
- Soci Benefattori sono quelli che versano una quota associativa almeno tripla rispetto a quella ordinaria, fanno elargizioni straordinarie all'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione dei suoi scopi.
- Soci Onorari, su nomina dell'Assemblea Generale, sono le personalità distintesi per particolari benemerenze.

Articolo 6

I soci assumono l'obbligo di concorrere al finanziamento dell'Associazione come da art. 19, comma b) del presente Statuto.
Nessun socio può vantare diritti su alcun bene acquistato a nome dell'Associazione.
Gli operatori di tutti i livelli: dirigenti, organizzatori, tecnici e soci in genere, svolgono la loro attività gratuitamente ispirandosi ai principi del volontariato. Alle cariche più impegnate dell'Associazione (Presidente, Segretario e Tesoriere) viene mensilmente rimborsato l'uso del telefono e le spese di mobilità per le attività sociali. Gli importi di tali spese vengono specificati con Regolamento interno della Associazione. Ogni altra spesa viene deliberata e approvata dal Comitato Direttivo.

Articolo 7

Tutti i soci, ad esclusione dei soci Juniores, regolarmente iscritti all'Associazione e in regola con il pagamento della quota annuale associativa hanno diritto di voto nelle Assemblee e possono candidarsi a ricoprire cariche sociali.
È responsabilità di ciascun socio mantenere aggiornati i propri indirizzi di contatto postali ed e-mail, comunicando al Segretario ogni variazione degli stessi. Si intenderanno validamente ricevute le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo noto del socio.

Articolo 8

La qualità di socio si acquista al compimento del seguente iter:

a) presentando richiesta per iscritto contenente le proprie generalità e sottoscritta da due soci aventi ciascuno almeno tre anni di anzianità associativa ininterrotta, indirizzata al Comitato Direttivo, o all'Assemblea Generale dei soci qualora il Comitato Direttivo non sia ancora in carica;
b) tale richiesta viene vagliata dal’ organo di cui sopra, che delibera a maggioranza semplice sulla ammissione;
c) il socio ammesso provvede al pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso con le modalità di versamento indicate dal Tesoriere e riceve da quest'ultimo la tessera sociale vidimata per l'anno in corso.

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

a) per dimissione o rinuncia comunicata per iscritto dal socio al Comitato Direttivo;
b) per inadempienza dell'obbligo di versamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno in corso. Al socio che sia in ritardo con il pagamento verrà inviato dal Segretario un sollecito scritto al suo recapito postale od e-mail. Decorso un termine di tolleranza di due mesi esso sarà dichiarato decaduto dalla qualità di socio, fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi. Il relativo provvedimento sarà emesso dal Comitato Direttivo, constatata l'osservanza delle previste comunicazioni, e annotato sul libro dei soci;
c) per espulsione determinata da comportamenti o da attività che siano in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle disposizioni del presente Statuto e di altri regolamenti emanati dagli organi competenti. L'espulsione viene deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri e comunicata per iscritto al socio, con relativa motivazione. Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, il socio espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà definitivamente sull'espulsione ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, senza che possano in questa fase essere addotti nuovi fatti o nuove colpe.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 9

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea Generale dei soci;
b) Il Presidente;
c) Il Comitato Direttivo;
d) Il Collegio dei Sindaci;
e) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

L'Assemblea Generale Ordinaria, organo rappresentativo di tutti i soci, viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile con un preavviso di 15 (quindici) giorni tramite comunicazione scritta a tutti i soci.
All'Assemblea Generale ordinaria spetta:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) eleggere tra i soci ogni 3 (tre) anni i membri, rieleggibili, dei seguenti organi statutari: il Presidente, il Comitato Direttivo avendone preventivamente determinato il numero di Consiglieri, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
c) stabilire l'entità della quota associativa annuale ordinaria per l'anno solare successivo;
d) deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto e su ogni altro argomento demandato all'Assemblea e posto all'ordine del giorno.

Nei casi eccezionali di cui a seguire, il Presidente può convocare un'Assemblea Straordinaria su richiesta di almeno quattro (4) membri del Comitato Direttivo, dal Collegio dei Sindaci o di un terzo dei soci.
L'Assemblea Straordinaria viene convocata per:

a) esaminare situazioni di emergenza o per decisioni indilazionabili;
b) esaminare e giudicare il comportamento degli organi amministrativi dell'Associazione in caso di responsabilità censurabili dal punto di vista giuridico e morale;
c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio esistente a favore di altri Enti analoghi.

Articolo 11

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono aver luogo in prima convocazione, allorché sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Per poter esprimere il proprio voto ciascun socio deve aver versato regolarmente la quota associativa per l'anno in corso e può rappresentare, e quindi votare, per altri due soci che gli abbiano rilasciata una delega per iscritto e siano anch'essi in regola con il pagamento della propria quota associativa.
Le votazioni per eleggere le cariche sociali si svolgeranno a scrutinio segreto e separatamente per le varie cariche nell'ordine di cui all'art. 9. Gli scrutini relativi alle votazioni saranno effettuati da una Commissione elettorale composta da tre o più soci designati dall'Assemblea e verranno trascritti nel libro dei verbali. Risulteranno eletti per ciascun organo i candidati in ordine per numero di voti ricevuti, fino al raggiungimento del numero di membri previsti o decisi per ciascun organo.
Le decisioni dell'Assemblea sugli altri punti all'ordine del giorno sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, a scrutinio segreto o per alzata di mano quando tale procedura sia proposta in Assemblea dal Presidente e accettata dalla maggioranza dei presenti.
Ogni deliberazione adottata deve essere riportata su apposito libro dei verbali che rimane a disposizione dei soci.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di Consiglieri preventivamente fissato per ogni mandato triennale dall'Assemblea Generale, e comunque non superiore a 9 (nove) membri.
Al Comitato Direttivo spetta:

a) nominare fra i suoi membri: il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale attenendosi ai suoi indirizzi programmatici;
c) relazionare l'Assemblea Generale sulla gestione finanziaria annuale; e redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
d) accettare e legittimare donazioni, oblazioni, lasciti, sussidi e finanziamenti di cui all'art. 19 del presente Statuto;
e) coordinare le attività statutarie e l'organizzazione amministrativa, compiendo tutti gli atti che non siano riservati agli altri organi;
f) deliberare in merito alle domande d'iscrizione, di dimissione e di espulsione, nonché del provvedimento di cui all'art. 8 del presente Statuto;
g) costituire commissioni di lavoro "ad hoc" attribuendo ai suoi membri deleghe per attività specifiche sotto la direzione di un Consigliere che ne sarà responsabile;
h) emanare il Regolamento interno dell'Associazione.

Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, assieme al Presidente che le presiede con diritto di voto come da articolo seguente. In caso di impedimento devono giustificare la loro assenza.
Qualora uno dei membri del Comitato Direttivo fosse impedito a prestare la sua attività per trasferimento definitivo di residenza, dimissioni, morte, assenza frequente dalle riunioni del Comitato o per provvedimento di cui all'art.8, comma b), c) e d) del presente Statuto, il Comitato Direttivo a maggioranza semplice potrà cooptare un altro socio per garantire il funzionamento del Comitato medesimo fino all'approvazione della successiva Assemblea Generale.

Articolo 13

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi ed ogniqualvolta lo richiedono un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide allorché sia presente almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice - Presidente.
In assenza di ambedue, si seguirà l'ordine di anzianità dei suoi componenti.
Di tutte le deliberazioni del Comitato Direttivo deve essere redatto verbale, a cura del Segretario o, in assenza, di un Consigliere nominato dal Comitato. I verbali del Comitato Direttivo sono a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

Articolo 14

Al Presidente dell'Associazione spetta:

a) rappresentare la Associazione di fronte a terzi, con le istituzioni e in giudizio;
b) assumere la presidenza dell'Assemblea Generale e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
c) esercitare la rappresentanza legale, firmare gli atti e autenticare tutti i documenti ufficiali della Associazione;
d) sovraintendere all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice - Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice - Presidente, è sostituito da un Consigliere, in ordine di anzianità.

Articolo 15

Al Segretario spetta far eseguire le delibere del Comitato Direttivo per le questioni di cui non sia dato incarico ad altro specifico Consigliere.
È inoltre responsabile della tenuta del libro dei verbali, della corrispondenza con i soci e con i terzi, e dell'archivio.
Tiene infine aggiornato il libro dei soci che conterrà indicazione dei dati anagrafici di ciascun socio, dell'indirizzo di corrispondenza postale ed e-mail, della data di iscrizione e di versamento delle quote sociali.
Le comunicazioni ai soci e ai Consiglieri, incluse quelle di convocazione delle Assemblee Generali, potranno essere effettuate tramite e-mail, salvo diversa scelta espressa dal singolo socio.

Articolo 16

Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili che devono essere regolarmente aggiornati.
È suo compito redigere il bilancio consuntivo e preventivo, avvalendosi, se è il caso, di un idoneo professionista esterno la cui scelta e compenso sono approvati dal Comitato Direttivo.
E suo compito, altresì, di far fronte agli adempimenti richiesti dall'avere l'Associazione lo status di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
Il Tesoriere infine è tenuto ad avere contatti con il Collegio dei Sindaci agevolando l'attività del medesimo di cui all'art.17 del presente Statuto.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri, rieleggibili, scelti dai soci ed eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale.
Il Collegio nomina il suo Presidente.
I Sindaci non possono far parte del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri e i parenti fino al terzo grado dei membri del Comitato Direttivo non possono essere Sindaci.
Il Collegio esercita funzioni di controllo della contabilità e della gestione finanziaria verificando periodicamente i libri contabili con riscontro dei fondi di cassa.
I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo dedicate alla formulazione dei bilanci.

Articolo 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, rieleggibili, scelti dai soci ed eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale.
Il Collegio nomina il suo Presidente.
I Probiviri non possono far parte del Comitato Direttivo o del Collegio di Sindaci.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di:

a) pronunciarsi sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento;
b) dirimere le controversie che possano sorgere all'interno dell'Associazione tra soci concernenti il loro comportamento nell'ambito della vita sociale;
c) pronunciarsi su qualsiasi controversia tra soci ed Associazione concernente l'applicazione di norme statutarie o regolamentari, inclusi gli appelli presentati da un socio avverso il provvedimento di espulsione disposto dal Comitato Direttivo;
d) pronunciarsi sui dinieghi all'ammissione a socio.

Il Collegio dei Probiviri interviene esclusivamente su richiesta del Presidente, del Comitato Direttivo o, per i soli casi c) e d), del socio interessato, e si pronuncia, dopo aver sentito per iscritto le parti, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono rese per iscritto, motivate ed inappellabili. Il rifiuto a sottostare a quanto deciso comporta l'espulsione di diritto dalla Associazione.

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 19

L'Associazione realizza i propri scopi:

a) con le prestazioni di lavoro professionale (tecnico, amministrativo ed intellettuale) rese gratuitamente dai soci;
b) con la corresponsione da parte dei soci delle quote associative annuali fissate nel loro importo dall'Assemblea Generale;
c) con le oblazioni, donazioni, lasciti, sussidi e contributi finanziari da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
d) con il ricavato di manifestazioni, pubblicazioni, attività promozionali ed altre iniziative, nonché con il ricavato delle lezioni di croato all'uopo organizzate dall'Associazione.

Articolo 20

Entro il mese di settembre di ogni anno il Comitato Direttivo deve aver programmato l'attività per l'esercizio dell'anno seguente e stabilito l'entità della quota associativa, consentendo così al Tesoriere di redigere il bilancio di previsione.

Articolo 21

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell'anno seguente il Comitato Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo e di previsione per l'approvazione.

Articolo 22

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme vigenti della legislazione italiana in materia di associazioni di volontariato.
Il presente Statuto è redatto in doppia lingua italiana e croata; in caso di discordanza tra i due testi, prevarrà quello in lingua italiana.

In Breve

Oggi, l'Associazione Italo-Croata di Roma continua a promuovere la cultura e la lingua croata in stretta collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana e con l'Ambasciata della Repubblica di Croazia presso la Santa Sede ed inoltre con il Pontificio Collegio Croato di San Girolamo, a Roma.

Indirizzi

ASSOCIAZIONE ITALO-CROATA onlus -ROMA
SEDE LEGALE: Via Sommacampagna, 9 c/o Latini - 00185 Roma
SEDE OPERATIVA: Sala San Girolamo - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma
Telefono/Fax: +39 06 99694901
Mobile: Cell. +39 320 4877909
Email: info@aicro.org

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